Art. 7.
(Servizio pubblico della gestione delle strade. Contratto e carta dei servizi con obbligo di assicurazione).

      1. Indipendentemente dalla natura pubblica o privata del gestore, il servizio stradale è un servizio pubblico e la messa a norma e la manutenzione programmata delle strade sono obbligatorie.

      2. È obbligatorio un contratto di servizio nel quale sono indicati gli obblighi di gestione della strada o, nel caso che proprietà e gestione coincidano, un'autodisciplinare di analogo contenuto.

      3. È obbligatoria, altresì, la carta dei servizi verso l'utenza, nella quale sono specificamente indicati gli obblighi verso l'utenza sia per quanto concerne la difesa

 

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attiva che in caso di risarcimento del danno.

      4. L'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi danneggiati, già previsto per i proprietari dei mezzi in circolazione, è esteso agli enti proprietari e agli enti gestori delle strade quali responsabili per danno di cose in custodia. Ove gli enti proprietari o gestori non ottemperino a tale obbligo, l'Agenzia provvede a irrogare le prescritte sanzioni, compreso l'intervento sussidiario.